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   Certificati bianchi:
l’attività di verifica e controllo secondo le Nuove Linee Guida Anna Maria Desiderà • Avvocato in Rödl & Partner
L’avvento del D.M. 11.01.2017 (G.U. 3.04.2017, n. 78), c.d. Nuove Linee Guida sui Certificati Bian- chi, ha certamente segnato il panorama del set-
tore dell’efficienza energetica e, in particolare, il regime di incentivazione più noto, ovvero quello dei CB.
Non spetta certo ad un avvocato, per quanto attivo nel settore da diversi anni, dilungarsi sugli effetti della novella in parola, mi permetto solo di riportare le molteplici voci degli altri operatori (ingegneri ed altri tecnici) che lamen- tano un eccessivo inasprimento del sistema, sia per il particolare aggravamento del metodo di valutazione standardizzato, sia per la riduzione di un qualche margine “premiante” anche nel sistema a consuntivo. Se è vero che “l’esperienza italiana del meccanismo dei Certificati bianchi in questi anni si è dimostrata un’esperienza di successo dei sistemi market based” (Certificati Bianchi - Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti 2017) forse il Ministero avrebbe dovuto irrobustire lo stru- mento e non circoscriverne la portata.
Ciò detto, mi limiterò ad una analisi della parte del suc- citato Decreto in cui preminente è il valore giuridico delle previsioni e segnatamente della parte riservata alle tutele previste per l’operatore a fronte di un con-
trollo avviato dal GSE, ovvero l’art. 12 delle Nuove Li- nee Guida.
Innanzitutto, chiarisco che il sistema delle verifiche e dei controlli delineato dal citato articolo non è nuovo, come si intuisce sia dal contenuto della norma, sia dal rinvio che la disposizione fa alla legge fondamentale sul procedi- mento amministrativo, la L. n. 241/1990.
In linea con l’impellente esigenza del mercato di riordi- nare una disciplina di settore eccessivamente comples- sa – costituita da più fonti non coordinate e di matrice diversa (Decreti ministeriali, delibere dell’Autorità dell’e- nergia, ecc.) – il D.M. 11.01.2017, nel regolamentare il procedimento di verifica e controllo ha confermato il ruolo cardine della L. n. 241/1990, riproponendone le tutele fondamentali.
A tal proposito, basti considerare che le Nuove Linee Guida impongono che l’avviamento di tale procedimento sia preceduto da un’apposita comunicazione, allo sco- po precipuo di consentire l’instaurazione di un adeguato contraddittorio tra le parti coinvolte. Il comma 3, infatti, in linea con l’art. 7 della predetta L. n. 241/1990, impone al GSE di svolgere le verifiche ritenute opportune con- frontandosi con il soggetto titolare del progetto o con il
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gestione energia
 MERCATO & FINANZA






















































































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