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FOCUSLe grandi aziende energivoreDomenico Santino Marcello SalvioENEADiagnosi energetichenelle imprese a forte consumo di energiaL’impresa energivora è esonerata dall’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di ge- stione volontaria di cui all’articolo 8, comma 1, (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico rea- lizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l’obbligo di comuni- care all’ENEA l’esito della diagnosi condotta nell’ambito del sistema di gestione.Una delle principali differenze tra le imprese energivore e le grandi im- prese è che le prime, al contrario delle seconde, devono realizzare almeno uno degli interventi pro- posti nell’audit energetico, in un tempo da considerarsi ragionevole (generalmente entro la successiva diagnosi, ovvero nel quadriennio successivo).Una impresa energivora può co- munque anche essere contempo- raneamente una grande impresa ed in tal caso ai ni dell’obbligo della realizzazione di almeno un in- tervento l’azienda viene considera- ta grande impresa ed esentata dal realizzarlo.A valle del primo ciclo obbligato- rio di diagnosi (dicembre 2015) haIl Decreto Legislativo 102/2014 ha recepito la Direttiva 2012/27 sull’Ef cienza Energetica dell’U- nione Europea. Tale Decreto all’ar- ticolo 8 prevede per le grandi im- prese e per le imprese energivore l’obbligatorietà di esecuzione perio- diche di diagnosi energetiche (entro il 5 dicembre 2015 per il primo ob- bligo e poi successivamente ogni 4 anni) presso i propri siti.La de nizione di grande impresa è descritta al comma 1 del Decreto e a tal proposito una impresa si può de nire tale se, nell’anno n-2 ed n-1 rispetto all’anno n-simo di obbligo:• l’impresa occupa più di 250 per-sone e presenta un fatturato su- periore a 50 milioni di euro e rea- lizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;• l’impresa occupa più di 250 per- sone e presenta un fatturato su- periore a 50 milioni di euro;• l’impresa occupa più di 250 per- sone e realizza un totale di bilan- cio annuo superiore a 43 milioni di euro.Le imprese a forte consumo di ener- gia (o energivore) soggette all’obbli- go di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, sono in- vece le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto intermi- nisteriale 5 aprile 2013. L’iscrizione a questa cassa, che viene ricono- sciuta solo a valle del possesso di determinati requisiti riportati nel decreto, permette a determinate aziende di godere di agevolazioni scali sugli oneri di sistema presentiin bolletta, che oggi rappresentano la fetta più ampia del prezzo nale dell’energia.Pertanto, le piccole o medie impre- se non eleggibili al riconoscimento del bene cio energivori, non sono soggette all’obbligo di diagnosi. Ri- sulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 di- cembre dell’anno n-esimo, l’impre- sa a forte consumo di energia che risulti iscritta nell’elenco pubblicato presso la Cassa per i servizi ener- getici e ambientali dell’anno n – 1 (che si riferisce a chi ha presentato la domanda per gli sgravi in bolletta nell’anno n – 2).Tabella 1 Imprese energivore che hanno inviato la diagnosi ad ENEA (dato ENEA)20gestione energia FOCUS Le grandi aziende energivore