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I SIEF si sono aperti il 1° gennaio 2009 e si chiuderanno nel 2018.Le imprese che hanno pre-registra- to le loro sostanze partecipano al SIEF relativo alla propria sostanza pre-registrata. Questa attività è fon- damentale per la condivisione dei dati e la successiva preparazione del fascicolo di registrazione comu- ne.Sul sito web dell’ECHA è disponibile, in lingua italiana, una sezione SIEF in cui sono presenti tutte le informazio- ni sulla formazione dei Forum per lo Scambio delle Informazioni sulle So- stanze Chimiche.Il Ministero dello Sviluppo Econo- mico, in collaborazione con il Mi- nistero della Salute e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, conside- rando le difficoltà che possono incontrare le imprese, soprattutto le PMI, nell’accesso ai SIEF, ha predisposto un vademecum che indica le possibili azioni di autotu- tela ed in cui sono indicati i possi- bili rimedi che si possono adottare per superare le criticità, incluso il ricorso alle autorità nazionali e all’ECHA.AutorizzazioneLa procedura di autorizzazione rappresenta una delle maggiori in- novazioni legislative introdotte dal REACH. È dedicata alle sostanze de nite “estremamente preoccu- panti” (Substances of Very High Concern - SVHC), che presentano le seguenti caratteristiche di peri- colo:- sostanze che soddisfano i criteri di classi cazione come cancero- gene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria (sostanze CMR)1A o 1B ai sensi del Rego- lamento (CE) n. 1272/2008 della Commissione, Reg. CLP- sostanze persistenti, bioaccu- mulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità ai criteri previsti dall’Allegato XIII del REACH- sostanze identi cate singolarmen- te, per le quali è scienti camente comprovata la probabilità di effetti gravi che diano adito ad un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.Per ciascuna delle sostanze incluse nell’Allegato XIV l’ECHA indica una data entro la quale occorre fare ri-chiesta di autorizza- zione (cd. application date) e una data (cd. sunset date) oltre la quale non potrà più essere immessa sul mercato né utilizzata senza l’autorizzazione all’uso o l’esenzione dall’obbligo di autoriz- zazione.La Commissione eu- ropea sta provveden- do, in collaborazione con i soggetti inte- ressati, ad elabora- re strumenti e guide tecniche per facilitare la comprensione e l’attuazione del nuovo Regolamento REACH presso tutti i soggetti coinvolti.È possibile scaricare le guide tecniche dal sito dell’ECHA.La maggior parte delle Guide tecniche, che forniscono informa- zioni essenziali ai pro- duttori e importatori disostanze chimiche, nonché agli uti- lizzatori a valle di sostanze chimiche e produttori di articoli, in merito agli adempimenti previsti dal Regola- mento, sono disponibili in 22 lingue – compreso l’Italiano.L’Helpdesk REACH ha provvedu- to alla traduzione in italiano della Guida sull’Analisi socio-economica “Restrizioni”.L’ECHA mette a disposizione, inol- tre, ulteriori strumenti di supporto per i seguenti settori:– Oli essenziali– Oleochimica– Prodotti petroliferi– Solventi a base di idrocarburi – Pigmenti inorganici complessi – MetalliPortale REACH.GOV.ITIl Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha realizzato insieme alle Amministra- zioni del Comitato tecnico di Coor- dinamento istituito per l’attuazione del regolamento REACH, il portale “REACH - Prodotti Chimici: infor- miamo i cittadini”.Scopo del portale è rendere ac- cessibili al pubblico, le informazioniFOCUS Efficienza energetica nel settore dell’industria chimica 3/2016 27FOCUSEfficienza energetica nel settore dell’industria chimica


































































































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