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CUSetica nel settore dell’industria chimicadi concerto con i citati ministeri ed il Ministero della Giustizia, le sanzioni da adottare nei casi di infrazione alle disposizioni previste e predispone relazioni periodiche sulle attività per garantire l’attuazione del Regola- mento, ai  ni della veri ca svolta dalla Commissione europea circa la corretta applicazione del REACH.L’Agenzia Europea per le Sostanze ChimicheIl Regolamento istituisce l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) per gestire e realizzare gli aspetti tecnico-scienti ci e ammini- strativi connessi e assicurarne l’ap- plicazione a livello comunitario.Dal 1° giugno 2008 il Regolamen- to REACH è entrato nella sua fase operativa: il portale REACH, creato all’interno del sito dell’ ECHA, è lo strumento che consente alle impre- se di trasmettere all’Agenzia i propri dossier per le procedure di pre-regi- strazione e registrazione.L’ECHA ha in programma una serie di webinar con l’obiettivo di fornire una panoramica generale sulle so- stanze che devono essere registra- te, sulle informazioni necessarie e sugli elementi che incidono sui costi della registrazione.Obblighi speci ci derivano dal REACH per i fabbricanti, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche, come tali o in miscele e articoli, con sede nello Spazio Economico Eu- ropeo (SEE), cui appartengono i 28 Paesi dell’Unione Europea, l’Islan- da, il Liechtenstein e la Norvegia. Gli obblighi dipendono dal ruolo svolto nella catena di approvvigionamento per lo speci co prodotto che fabbri- cano o immettono nel mercato. Inoltre, se la sostanza o la miscela prodotta e/o importata è classi cata come pericolosa, è necessario con- formarsi, oltre al REACH, anche alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).Forum per lo Scambio delle Informazioni sulle SostanzeIl SIEF - Forum per lo Scambio del- le Informazioni sulle Sostanze – è lo strumento previsto dal Regola- mento REACH per la condivisione dei dati ai  ni della registrazione comune della stessa sostanza e per la ripartizione dei costi ed al  ne di evitare la duplicazione di test.FOEf cienza energMicaela Ancora FIREReach: un regolamento per la competitività dell’industria chimica europeaIl 1° giugno 2007 è entrato in vi- gore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 - Registration, Eva- luation, Authorisation and Restric- tion of Chemicals - del Parlamento europeo e del Consiglio che, at- traverso un unico testo normativo, sostituisce buona parte della legi- slazione comunitaria in vigore in ma- teria di sostanze chimiche e introdu- ce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autoriz- zazione e restrizione. REACH è un regolamento dell’Unione europea adottato per migliorare la protezio- ne della salute dell’uomo e dell’am- biente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell’industria chimica europea.Il Regolamento prevede in particola- re la registrazione di tutte le sostan- ze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o supe- riore ad 1 tonnellata all’anno. REACH attribuisce alle aziende l’o- nere della prova, per cui le aziende, a norma del regolamento, devono identi care e gestire i rischi colle- gati alle sostanze che producono e vendono nell’Unione europea, di- mostrare all’ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e informare gli utenti delle misure di gestione dei rischi.Se tali rischi non sono gestibili, le autorità hanno la facoltà di imporre varie limitazioni all’uso delle sostan- ze e nel lungo termine le sostanzepiù pericolose devono essere sosti- tuite con sostanze meno pericolose. Il Regolamento ha richiesto un adat- tamento del sistema nazionale al nuovo sistema integrato di registra- zione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Tra i cambiamenti introdotti, quello più rilevante per il sistema industria- le riguarda la raccolta delle informa- zioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e l’individuazione di ade- guate misure di gestione del rischio. Al sistema industriale è richiesto un ruolo pro-attivo nella gestione del rischio delle sostanze chimiche. Oc- corrono, quindi, una serie di azio- ni per l’adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigio- namento, oltre che l’acquisizione delle conoscenze e capacità tecni- che necessarie per l’attuazione dei compiti previsti.Autorità italiana competentea livello nazionaleL’Autorità competente a livello na- zionale ai sensi del Regolamento è il Ministero della salute, che opera d’intesa con il Ministero dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per le politiche comunitarie della Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri, coordinandosi anche con le Regioni e Province Autonome. Il Ministero della salute stabilisce, con decreto26gestione energia FOCUS Efficienza energetica nel settore dell’industria chimica


































































































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