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Diagnosi energetiche
Elena Battellino ACCREDIA
Il Decreto Legislativo
n. 102 del 2014 e
le diagnosi energetiche: qualificazione, accreditamento e certificazione
l’effettuazione della diagnosi ener- getica.
Infatti, a partire dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche potranno es- sere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati da ACCRE- DIA - L’Ente Italiano di Accredita- mento – o da un altro Ente nazionale di accreditamento designato dal proprio Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo), UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell’Energia), UNI CEI EN 16247-5 (Auditor Energetico).
ACCREDIA, sentito il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per gli aspetti relativi alla normativa tecnica di set- tore, ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 102/2014, ha quindi definito i requisiti per l’accreditamento degli organismi che certificano in confor- mità alle norme tecniche in materia di ESCo, Esperti in Gestione dell’E- nergia e Sistemi di Gestione dell’E- nergia, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter- ritorio e del Mare, con Decreto diret- toriale del 12 maggio scorso (G.U. n. 118 del 23 maggio 2015).
Di seguito sono descritti sintetica- mente i contenuti degli schemi di accreditamento e certificazione ap- provati dal Decreto.
Società che forniscono Servizi Energetici - ESCo
La norma UNI CEI 11352:2014 “Ge- stione dell’energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’orga- nizzazione e dei contenuti dell’of- ferta di servizio” definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la loro verifica presso le ESCo che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica, conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati. In particolare la norma descrive le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestiona- le, economica e finanziaria) che una ESCo deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energeti- ca e le attività peculiari da effettua- re presso i propri clienti. Il servizio svolto dalle ESCo viene certificato
Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quadro di misure per la promo- zione e il miglioramento dell’efficien- za energetica al fine di conseguire l’obiettivo nazionale di risparmio energetico volto alla riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnel- late equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalen- ti di petrolio (TEP) di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.
Il quadro stabilito dal Decreto si ri- volge all’efficienza nella fornitura e nell’uso finale dell’energia attra- verso, ad esempio, la promozione dell’efficienza energetica negli edifici pubblici e privati, gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni centrali, la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, la promozione dell’efficienza nel riscaldamento e nel raffrescamento.
Il Decreto, all’interno di questo qua- dro di misure, all’articolo 8 stabilisce l’obbligo dell’effettuazione di una diagnosi energetica entro il 5 dicem- bre 2015 e successivamente ogni 4 anni, per le grandi imprese e per
quelle a forte consumo di energia nei loro siti produttivi italiani.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che già adottano un sistema di gestione conforme all’EMAS (Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit) o alla norma ISO 50001:2011 (Sistema di Ge- stione dell’Energia) oppure alla nor- ma ISO 14001:2004 [pubblicata la 14001:2015] (Sistema di Gestione Ambientale), purché al suo interno sia incluso un audit energetico re- alizzato secondo i requisiti indicati nell’allegato 2 del Decreto.
Le imprese a forte consumo di energia, a seguito dell’esecuzione della diagnosi, sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ra- gionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa a adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001:2011.
Inoltre, per promuovere la rimozione degli ostacoli sul mercato dell’ener- gia e il superamento delle carenze che frenano l’efficienza nella forni- tura e negli usi finali dell’energia, il Decreto prevede nuovi schemi di certificazione e accreditamento per
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