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Dario Di Santo
Uno degli aspetti considerati più pro- mettenti in tema di contratti EPC è la possibilità per la Pubblica Ammini- strazione di poter considerare fuori bilancio le spese sostenute per la ri- quali cazione energetica nel caso di  - nanziamento tramite terzi con la ESCO come  nanziatore. Al di là dell’effettiva possibilità di diffusione di questo mo- dello, che si scontra l’adeguata di- sponibilità di società suf cientemente capitalizzate, le linee guida pubblicate da Eurostat lo scorso anno rendono questa opzione ancora più complicata. Il provvedimento è però passato qua- si inosservato e pochi sanno della sua esistenza.
Eurostat ha pubblicato lo scorso 7 agosto le linee guida “The impact of energy performance contracts on go- vernment accounts” nell’ambito delle sue attività di indirizzo sulla contabi- lità dei bilanci pubblici. È un provve- dimento di cui si è parlato poco nel nostro Paese, sebbene presenti delle ripercussioni importanti sull’utilizzo dei contratti EPC.
Molto spesso questi contratti sono in- fatti stati visti come la soluzione in gra- do di risolvere i problemi di tutte le am- ministrazioni, grazie al possibile ricorso al  nanziamento tramite terzi con la ESCO come  nanziatore. Purtroppo questa possibilità, oltre a trovare dei limiti nell’insuf ciente capitalizzazione delle ESCO rispetto all’obiettivo com-
plessivo, è ridotta anche dalle linee guida Eurostat. Queste stabiliscono in- fatti che le spese sostenute nell’ambito dei contratti EPC siano di regola impu- tate nel bilancio dell’amministrazione bene ciaria dell’intervento.
La ragione è che rispettare le condi- zioni per trasferire la spesa sostenuta sui bilanci delle ESCO non è banale in molti casi. La richiesta di Eurostat è infatti che:
• l’ammontare dell’investimento so- stenuto sia almeno pari al 50% del valore dell’immobile in seguito all’in- tervento (una possibilità nel caso di riquali cazioni spinte, ad esempio per portare l’edi cio in condizioni NZEB);
• il contributo pubblico eventualmen- te ricevuto dalla ESCO non superi il 50% delle spese sostenute;
• sia presente nel contratto un siste- ma di penali crescenti per la ESCO al ridursi del raggiungimento dei re- quisiti prestazionali stabiliti dal con- tratto (tali da annullare il canone do- vuto dall’amministrazione in caso di assenza di risparmi energetici).
Nel caso in cui l’amministrazione ri- tenga di soddisfare questi requisiti e di poterlo dimostrare può comunque av- viare la procedura per farsi riconoscere le spese off-balance.
L’alternativa consiste nel leasing ope- rativo, nel qual caso i requisiti sono:
• il contratto deve riguardare solo
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componenti del sistema energetico (e.g. caldaie, sistemi di illuminazio- ne, etc.);
la ESCO deve sostituire per tutta la durata del contratto le parti difetto- se o obsolete di sua iniziativa o su richiesta dell’amministrazione;
non devono esserci opzioni di riscat- to a valore residuo (né tantomeno obblighi di acquisto dei componenti a  ne vita) da parte dell’amministra- zione;
il contratto deve avere una durata inferiore alla vita attesa dei compo- nenti;
la ESCO non deve ricevere fondi pubblici in misura superiore al 50% della spesa sostenuta.
Linee guida Eurostat sui contratti EPC
Ovviamente i vincoli imposti dalle linee
guida Eurostat riguardano la possibi- lità di non dover iscrivere le spese di riquali cazione energetica nel bilancio dell’amministrazione pubblica, un’op- zione di interesse per molti enti, ma non sempre una necessità. I contratti EPC continuano ad essere applicabili offrendo sia la garanzia delle perfor- mance, sia il ricorso al  nanziamento tramite terzi (on-balance) e dunque rimangono un ottimo strumento per migliorare i consumi del parco immo- biliare pubblico. Certo che se queste linee guida non saranno cambiate sarà dura raggiungere gli obiettivi  ssati a livello europeo per il settore pubblico, non solo in Italia.
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gestione energia
L’OSSERVATORIO


































































































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