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CUS
etica in edilizia
volontaria di questi professionisti per i settori dell’industria, del terziario e dei trasporti.
È plausibile che si individui l’Auditor Energetico in un professionista con competenze speci che nel settore dell’ef cienza energetica applicata al settore civile, industriale (di piccole dimensioni, per esempio PMI) e dei trasporti (cosa che compete meno all’EGE). In ambito residenziale e ter- ziario, vista la compresenza anche della  gura dell’EGE civile, potrà pro- babilmente essere responsabile della diagnosi di edi ci di piccole e medie dimensioni e gli potrà essere richiesta un’esperienza, in termini temporali e di ambiti di competenza, più limitata rispetto a quella necessaria per l’E- GE.
Passando all’EGE, invece, è una  - gura professionale interdisciplinare che associa alle competenze tecni- che specialistiche, delle solide basi in materie ambientali, economico-  nanziarie, di gestione aziendale e di comunicazione. L’EGE, inoltre si pre- sta naturalmente al ruolo di respon- sabile del sistema gestione energia nell’ambito della norma ISO 50001. Si tratta di capacità sviluppabili attra- verso un percorso formativo adegua- to e, soprattutto, mediante un’ade- guata esperienza sul campo, tarata in base al titolo di studio conseguito. In particolare, all’EGE si chiede un’e- sperienza lavorativa:
– nel settore Industriale attraverso attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produ- zione di energia, acqua, gas, siste- mi di trasporto (ove applicabili);
– nel settore Civile attraverso attività relative a impianti, sistemi di servizi,
FO
Ef cienza energ
re sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001”. In entrambi i casi, entro 24 mesi dalla redazione, la diagnosi va rifatta e i soggetti che la redigono devono essere certi cati. Sono escluse dall’obbligo le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, con un audit conforme all’Allegato 2 del Dlgs 102/2014.
Ma c’è anche un altro ambito in cui è previsto l’obbligo di diagnosi energetica: l’accesso agli incentivi previsti dal nuovo Conto termico. Il Dm 16 febbraio 2016 prevede l’ob- bligo di diagnosi nel caso di richiesta dell’incentivo per la realizzazione di interventi relativi a:
– isolamento termico di super ci opache disperdenti (articolo 4, comma 1, lettera a);
– sostituzione di chiusure traspa- renti comprensive di in ssi, di im- pianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione, installazione di si- stemi di schermatura e/o ombreg- giamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest,  ssi o mobili, non traspor- tabili (articolo 4, comma 1, lettere da b) a d);
– sostituzione di impianti di clima- tizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermi- ca, geotermica o idrotermica, so- stituzione di impianti di climatizza- zione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti ali- mentati a biomassa, installazione di collettori solari termici, anche
abbinati a sistemi di solar cooling (articolo 4 comma 2, lettere da a) a c), quando l’intervento stesso è realizzato su interi edi ci con im- pianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare mag- giori o uguali a 100 kW.
È importante precisare che il Conto termico, prevede un incentivo pari al 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Pre- stazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti priva- ti, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.
In ne, è utile ricordare – anche se non si tratta di obbligo - che il Dlgs 102/2014 prevede che siano realiz- zati, tra il 2014 e il 2020, interventi di ef cientamento sugli immobili della Pubblica Amministrazione e questi (anche se non obbligatoriamente esplicitato) avranno bisogno di una diagnosi preventiva che individui le misure di riquali cazione più ef caci. Senza contare che nei decreti inter- ministeriali del 15 luglio - che hanno rivoluzionato il mondo della certi - cazione energetica - è previsto che nell’APE sia esplicitato negli inter- venti migliorativi la possibilità di con- sigliare l’esecuzione di una diagnosi.
Auditor Energetico ed Esperto di Gestione dell’Energia
Benché non esista ancora una chia- ra de nizione normativa dei com- piti dell’Auditor Energetico, solo accennata nell’articolo 12 del Dlgs 102/2014 che prevedeva la succes- siva emanazione - da parte di UNI- CEI in accordo con CTI ed ENEA - di una norma per la certi cazione
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gestione energia FOCUS Efficienza energetica in edilizia


































































































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