Page 19 - Gestione Energia
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che la differenziano da quella della Direttiva 2006/32/UE sopra ripor- tata.
La definizione sopra citata suggeri- sce un nuovo schema contrattuale, per il raggiungimento dell’obiettivo principale della Direttiva 2012/27/ UE, cioè l’ottimizzazione della Pre- stazione Energetica del sistema edifico/impianto. Questo presuppo- ne un cambio di logica, i cui aspetti principali sono:
– Idonea definizione degli interven- ti di riqualificazione energetica e dell’entità dei risparmi minimi che devono essere, per tutta la durata del contratto, garantiti dall’Assun- tore (ESCo). In tal senso si ritiene fondamentale che sia la Stazione Appaltante, e non l’Assuntore, ad eseguire la diagnosi energetica, la più puntuale e completa pos- sibile, oltre al progetto definitivo che ne consegue.
– Verifica, controllo e monitorag- gio dei servizi per l’intera durata del contratto: l’Assuntore dovrà provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di uno strumento informatico per la ge- stione operativa, il monitorag- gio ed il controllo dei servizi che consenta la puntuale verifica del mantenimento dei livelli di presta- zione energetica.
– Verifica del raggiungimento dei livelli prestazionali del sistema edificio/impianto in linea con i ri- sparmi previsti dal progetto: l’ipo- tesi che si propone è quella che la P.A. paghi il “canone” all’As- suntore (ESCO) dall’inizio lavori di efficientamento energetico fino alla conclusione degli interventi stessi. Trascorso un anno dalla messa in esercizio del sistema edificio-impianto efficientato, la P.A., per esempio, attraverso una commissione di esperti all’uopo istituita (Commissione di Control- lo Paritetica), verifica che gli inter- venti effettuati siano atti a garan- tire il risparmio minimo garantito, come indicato nel progetto; solo allora si stabilisce la normale pro- secuzione del contratto (fornitura
del vettore energia e manutenzio- ne del sistema edificio-impianto) ovvero l’applicazione di penali o bonus premianti o, nei casi più gravi, la rescissione di diritto del contratto.
Il vantaggio di sottoscrivere dei con- tratti che prevedono la risoluzione di diritto, in caso di esecuzione di interventi non idonei al raggiungi- mento dei previsti riqualificazione ed efficientamento energetico del sistema edificio/impianto, consente tra l’altro di garantire la P.A.. Infatti, se l’Assuntore è anche una società produttrice di energia, la stessa è obbligata, dal dispositivo contrat- tuale, a dismettere la classica logi- ca del mercato che recita “maggior consumo uguale maggior profitto”, e a ricercare il maggior profitto nella effettiva remunerabilità della logica della green economy.
Pertanto nei contratti EPC si sottoli- neano sia la giuridica natura atipica sia il loro contenuto altamente tecni- co; infatti in questi, oltre ai contenuti giuridici (garanzie, foro competente, norme di sicurezza ecc.), si affian- cano anche contenuti economici (modalità di finanziamento, calcolo delle prestazioni, ecc.) e contenuti altamente ingegneristici (diagnosi energetica, interventi di riqualifica- zione edilizia ed impiantistica). Ciò comporta una difficoltà nell’approc- cio di semplificazione di tali tipologie contrattuali che è necessario per la redazione di un format applicabile a diverse e, a volte coeve, tecnologie. Importante è, anche, tenere pre- sente quanto riportato nell’allegato XIII delle direttiva 2012/27/UE in cui sono definiti gli elementi minimi che devono figurare nei contratti di Pre- stazione Energetica sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo ca- pitolato d’appalto, ovvero:
– un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da appli- care o dei risultati da ottenere in termini di efficienza;
– i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
– la durata e gli aspetti fondamen-
FOC
Contratti EPC di efficienza ene
tali del contratto, le modalità e i
termini previsti;
– un elenco chiaro e trasparente
degli obblighi che incombono a
ciascuna parte contrattuale,
– data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi rea-
lizzati;
– un elenco chiaro e trasparente
delle fasi di attuazione di una mi- sura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi co- sti;
– l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contrat- to e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
– disposizioni che disciplinino l’in- clusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
– un‘indicazione chiara e traspa- rente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di parteci- pazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
– disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
– disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che inci- dono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);
– informazioni dettagliate sugli ob- blighi di ciascuna delle parti con- traenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.
Alla luce di quanto detto il nuovo as- setto contrattuale presupporrà uno schema di contratto il cui l’obiettivo è l’ottimizzazione della prestazione energetica degli edifici, posponen- do la fornitura e la manutenzione degli impianti all’effettiva realizza- zione degli interventi necessari per il miglioramento della efficienza ener- getica degli edifici e, ove consegui- bile, anche il miglioramento della classe energetica.
FOCUS Contratti EPC di efficienza energetica 2/2015 17
US
rgetica


































































































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