Page 18 - Gestione Energia
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CUS
efficienza energetica
al fine di facilitare il coinvolgimento degli operatori privati, favorire l’ag- gregazione della domanda, gene- rare economie di scala e utilizzare contratti per l’assegnazione degli appalti con le specificità dell’Energy Performance Contract.
L’obiettivo che si è voluto persegui- re, attraverso queste “linee guida”, è la definizione di una tipologia con- trattualistica che, basandosi anche sulle innovazioni tecnologiche avve- nute nel campo dell’Efficienza Ener- getica, risponda in modo adeguato alle esigenze normative formatesi in questo settore tecnico-amministra- tivo e rappresenti un utile strumento di consultazione.
Partendo dalla nuova definizione, contenuta nella Direttiva 2012/27/ UE, secondo cui il contratto EPC è “l’accordo contrattuale tra il benefi- ciario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza ener- getica, verificata e monitorata du- rante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’am- bito della misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficien- za energetica stabilito contrattual- mente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i rispar- mi finanziari”, si notano gli aspetti normativi altamente innovativi che sono contenuti in tale definizione e
FO
Contratti EPC di
Giulia Centi Gaetano Fasano Felice Furiani
Università LUISS Roma
Maria Giovanna Landi Francesca Margiotta Maria Chiara Novelli
Università Tor Vergata Roma
L’Energy Performance Contract (EPC)
La disciplina dei contratti di rendi- mento energetico non trova una collocazione specifica nella sezione del codice civile dedicata ai singo- li contratti (titolo terzo, libro quarto codice civile). Una prima definizione di Energy Performance Contract è contenuta in una fonte di diritto so- vranazionale: la Direttiva 2006/32/ UE. In essa il contratto EPC è defini- to come “l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore (di norma una ESCO) riguardante una misu- ra di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’effi- cienza energetica stabilito contrat- tualmente”.
Dalla lettura della definizione si evin- ce che le parti pattuiscono contrat- tualmente una misura di migliora- mento dell’efficienza energetica di un dato sistema verso un corrispet- tivo; il corrispettivo che il beneficia- rio si impegna a pagare remunera altresì gli investimenti che il fornitore anticipa in vista del conseguimento della quota di risparmio energetico concordata.
Il recente cambiamento del quadro normativo, europeo e nazionale sull’efficienza energetica sta com- portando una profonda revisione degli standard prestazionali e delle procedure da sviluppare in tale am- bito, non solo nel campo dell’effi- cienza energetica ma anche in quel- lo degli appalti.
I recepimenti della Direttiva
31/2010/UE, vedi L. 90/2013, e della Direttiva 2012/27/UE, vedi il DLgs 102/2014, non riguardano solo gli ambiti dell’efficienza ener- getica degli edifici dal punto di vista tecnico e/o tecnologico, ma preve- dono anche lo sviluppo di modelli e strumenti per il finanziamento degli interventi e per i contratti di Energy Performance Contract (EPC).
In tale contesto, per rispondere in modo particolare all’art. 14 e 15 del DLgs 102/2014, è stato sviluppato, da ENEA, uno strumento ed un mo- dello per contratti EPC con garanzie del risultato, volto a favorire inter- venti di efficientamento energetico nel sistema edificio impianto.
Sono state messe a punto, in tal senso, delle “linee guida” ed un mo- dello applicativo, indirizzato alle PA,
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gestione energia FOCUS Contratti EPC di efficienza energetica


































































































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