Page 25 - Gestione Energia
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sibili interazioni da cui risulta eviden- te come possano essere individuate i percorsi su cui muoversi per defini- re il processo logico operativo di una diagnosi energetica e la realizzazio- ne di una banca dati che interagisca con le informazioni provenienti dalla diagnosi in modo ottimale.
Innanzi tutto occorre partire dal pre- supposto che sta alla base dello spi- rito del decreto, cioè che la diagnosi energetica deve costituire un’op- portunità per l’azienda in particolare mediante essa l’impresa dovrebbe poter raggiungere i seguenti risultati:
– conoscenza approfondita della
propria realtà;
– confronto con realtà analoghe;
– possibilità di attivare percorsi vir-
tuosi di efficientamento e miglio- ramento della propria attività sia essa industriale che commerciale.
Dal momento che dal punto di vista energetico la chiave di lettura della realtà aziendale è l’insieme dei vet- tori energetici che la influenzano, proprio in questa ottica la diagnosi energetica si caratterizza per la ne- cessità di esplorare le modalità di utilizzo di tali vettori.
In relazione inoltre all’esigenza di do- ver organizzare un data base organi- co nel quale far confluire le informa- zioni che ogni azienda dovrà fornire, le modalità operative della diagnosi energetica devono seguire un per- corso ben strutturato e funzionale. La creazione di un data base con- sente di poter aggregare e valutare i dati omogenei con vantaggi rilevanti sia a livello nazionale (per gli inter- venti da attivare a livello strutturale) che per ogni singola azienda che ha la possibilità di conoscere il suo posizionamento rispetto alla media di mercato e valutare le iniziative da portare avanti.
Queste considerazioni portano a de- finire le modalità della diagnosi ener- getica attraverso la messa a punto della struttura energetica aziendale distinta per ogni vettore energetico che, attraverso un percorso struttu- rato a più livelli, consente di avere un quadro completo ed esaustivo della realtà aziendale.
Tenendo presente anche le esigen- ze di aggregazione omogenea dei dati, tale struttura energetica deve eseguire una logica ben definita (e che non sia allo sesso tempo né li- mitativa né condizionante) i cui vari livelli, almeno per la parte di informa- zioni correlate all’obbligo normativo, saranno messi a punto da apposite norme applicative.
Tutte queste considerazioni porta- no ad un progetto di data base che permetta di evidenziare in modo semplice i parametri più significativi che emergeranno dalle diagnosi, in- dipendentemente dalla complessità di essa e dallo specifico settore pro- duttivo cui essa si riferisce.
Inoltre il decreto al Comma 6 del medesimo articolo prevede che: L’ENEA svolge i controlli che do- vranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presen- te articolo, tramite una selezione an- nuale di una percentuale statistica- mente significativa della popolazione delle imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.
Tale attività ha essenzialmente lo scopo di mantenere l’integrità del sistema delle diagnosi energetiche, verificando la congruenza delle dia- gnosi effettuate con quanto previsto nell’Allegato 2 del decreto. ENEA ha già una struttura operante da molti anni nel campo dei Certificati Bianchi, la cui esperienza fornirà la struttura portante del gruppo di la- voro incaricato dello svolgimento dei compiti indicati dal decreto. Occorre evidenziare che il contesto normativo risulta definito, infatti il de- creto individua i soggetti che posso- no condurre le diagnosi: società di servizi energetici, esperti in gestio- ne dell’energia o auditor energetici, che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (19-07- 2016), le diagnosi energetiche do- vranno essere eseguite da soggetti certificati, da Organismi accreditati,
in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339 (art. 8). o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici. Inoltre prevedeva che ACCREDIA entro il 31 dicembre 2014, avrebbe definito gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformi- tà alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’ener- gia, sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche (art. 12). Tuttavia attualmente devono essere definite le procedure di gestione dei controlli come per esempio la defini- zione e la gestione delle non confor- mità, le relative tempistiche, le pro- cedure di controllo in situ, la correla- zione tra inadempienze e sanzioni,.. In conclusione si ritiene opportuno fare alcune riflessioni sugli effetti del- le diagnosi energetiche.
In primo luogo risulta evidente che la realizzazione di interventi di efficien- za dovrebbero portare anche ad un rinnovamento del parco macchine presenti nei vari settori industria- li, con innegabili ricadute su tutto il comparto in termini di maggior valo- re dei diversi cespiti.
Inoltre la riduzione costi, l’efficienta- mento energetico dei comparti pro- duttivi, la razionalizzazione dei pro- cessi rappresentano le conseguen- ze principali di una corretta ed intel- ligente interpretazione del concetto di diagnosi energetica. Non solo un onere, dunque, ma anche e soprat- tutto un’opportunità di sviluppo no- tevole sia in termini economici che energetici. Senza considerare pure il fatto che gli interventi di efficienta- mento potrebbero rientrare nel cam- po di applicazione del meccanismo dei Certificati Bianchi, in particolare, quelli che presenteranno risparmi collegati all’applicazione di significa- tive innovazioni tecnologiche ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Anzi in un’ottica di corretta gestione in- dustriale la diagnosi energetica do- vrebbe essere il presupposto logico e tecnico per individuare gli intere- venti che possono portare a risparmi che presentano le caratteristiche ne- cessarie richieste dal meccanismo.
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