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N.E.M.O. La nuova piattaforma per la nomina dell’energy manager
Redazione Gestione Energia
Dal 2016 cambiano le regole per presentare la nomina del Responsabile per l’uso e la con- servazione dell’energia ai sensi della Legge 10/91. Dal nuovo anno sarà, infatti, necessario avvalersi della piattaforma - N.E.M.O. - predi- sposta da FIRE. Il webinar ne illustrerà le carat- teristiche e il funzionamento, oltre a ricordare le basi della nomina dell’energy manager.
La nuova piattaforma web sarà attiva dal 1 gennaio p.v. Non verranno più accettate nomine cartacee o in formato Excel inviate per posta ordinaria o posta elettronica.
Per conoscere tutte le novità e le funzionalità della piattaforma e per imparare le modalità di inserimento dei dati la Federazione orga- nizza 3 Webinar ad accesso gratuito tenuti dall’ing. Dario Di Santo durante i quali si po- trà anche interagire con il relatore mediante lo strumento della chat.
Le date degli appuntamenti sono: – 18gennaio10.30
– 28gennaio10.30
– 10febbraio10.30
Al seguente link trovate il form di iscrizione e potrete selezionare la data prescelta: https://attendee.gotowebinar.com/ rt/5464423627765172481
Specifiche sulla figura dell’energy manager
Ai sensi dell’art.19 della Legge 10/91 sono ob- bligati alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, anche detto energy manager:
– i soggetti operanti nel settore industriale che
nell’anno precedente hanno avuto un con- sumo di energia superiore a 10.000 tonnel- late equivalenti di petrolio;
– i soggetti operanti nei settori civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia su- periore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.
La Circolare MiSE del 18 dicembre 2014, nella sezione “soggetti obbligati” della nota esplica- tiva, precisa che sono soggetti obbligati tutti i consumatori d’energia sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica; sono per- tanto da ritenersi soggetti obbligati, sempre che superino le soglie di consumo previste dalla norma:
– le persone fisiche (es. titolari di imprese indi- viduali);
– le persone giuridiche (es. associazioni, fon- dazioni, società per azioni ecc.);
– enti pubblici anche non economici (es. Co- muni, Province, Aziende sanitarie locali, Isti- tuti popolari territoriali per l’edilizia residen- ziale, Aziende speciali degli enti locali, ecc.);
– altri soggetti privi di personalità giuridica (es. associazioni non riconosciute, società
semplici, irregolari o di fatto, comprensori,
consorzi, ecc.).
Non sono invece soggetti obbligati i gruppi societari, in quanto l’esistenza di rapporti di controllo non implica ai fini della nomina l’indi- viduazione di un soggetto diverso dalle singole società controllanti o controllate.
Si tratta di un profilo di alto livello, con compe- tenze manageriali, tecniche, economico-finan- ziarie, legislative e di comunicazione che sup- porta i decisori aziendali nelle politiche e nelle azioni collegate all’energia. La figura dell’ener- gy manager è fondamentale per supportare le imprese nell’attuare politiche di riduzione dei consumi energetici – e dunque dei costi – e nel tenere conto in modo efficiente dell’energia in tutte le fasi della produzione o della gestione degli edifici.
Gli ambiti di intervento di un energy manager sono ampi e diversificati. Un’azione importan- te da sottolineare subito è la sensibilizzazione degli addetti ai vari settori, in particolar modo del personale addetto alla gestione e alla manutenzione delle centrali termiche e degli impianti elettrici. Oltre alla sensibilizzazione si ritiene opportuno segnalare l’importanza del coinvolgimento degli stessi addetti e più in generale degli occupanti che hanno margini di interazione con le variazioni di consumi. Il coinvolgimento può andare semplicemente dal mettere al corrente gli addetti su ciò che si intende proporre/realizzare, ad una parteci- pazione attiva degli stessi nelle fasi di raccolta dati o, ad esempio, relativamente all’installa- zione di eventuale strumentazione di monito- raggio.
Altrettanto importante è l’azione di interfaccia- mento con le varie funzioni che compongono la struttura: se si è interni alla struttura occorre stabilire i contatti con i responsabili ammini- strativi per la contabilità e i bilanci in modo da avere la necessaria conoscenza della situazio- ne, nonché relazionarsi con i responsabili delle decisioni sugli investimenti, al fine di conosce- re gli indirizzi e la strategia di impiego delle risorse dell’impresa. Se si è un consulente esterno occorre conoscere i processi interni di produzione, i relativi responsabili e le procedu- re organizzative; inoltre è necessario stabilire, con i responsabili delle attività amministrative, le modalità di accesso alle informazioni e ai dati e, soprattutto, verificare con la direzione le strategie che si intendono attuare, concordan- do la politica di gestione dei rapporti interni. Di seguito sono riportati alcuni tipici ambiti di intervento dell’energy manager:
– Diagnosi energetiche
– Energy performance indicator (EnPI)
– Gestione dei consumi e interventi
– Buone pratiche
– Progetti ad hoc
– Aspetti finanziari
– Ottimizzazione delle forniture
– Resoconto
L’adempimento all’obbligo di nomina va espletato entro il 30 aprile di ogni anno. Secondo quanto previsto dal D.M. 21 dicem- bre 2007, articolo 7 comma 1, la nomina entro i termini di legge consente l’accesso diretto al meccanismo dei certificati bianchi per progetti relativi ad interventi di efficienza energetica re- alizzati nell’ambito della impresa/organizzazio- ne/ente nominante.
Nomina volontaria
A parte gli obblighi di legge, un energy mana- ger può essere presente in qualunque realtà per la quale si ravvisi l’utilità di individuare azio- ni di razionalizzazione negli usi dell’energia. La nomina può pertanto essere effettuata anche qualora i consumi siano al di sotto delle soglie di legge, seguendo le stesse procedure pre- viste per la nomina dei soggetti obbligati. Si ricorda che per i soli soggetti non sottopo- sti all’obbligo di nomina non si applica la scadenza del 30 aprile per il primo anno, fermo restando l’applicazione della stes- sa per gli anni successivi.
Inoltre secondo il D.M. 28 dicembre 2012 è previsto che possano accedere al meccani- smo dei certificati bianchi anche “[...] imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi com- presi gli Enti Pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 1, della legge del 9 gennaio 1991, n.10 o si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. Quindi la nomina vo- lontaria dà la possibilità di accesso diretto al meccanismo dei certificati bianchi.
Da un punto di vista pratico la nomina dà inol- tre accesso ad una serie di informazioni e di iniziative predisposte dalla FIRE e consente a costo nullo di mantenersi in contatto con il settore della gestione dell’energia.
Si ricorda che la FIRE gestisce dal 1992 su incarico ministeriale le nomine degli energy manager ai sensi della legge 10/1991. La Federazione pubblica le statistiche ufficiali su- gli energy manager in Italia e ne promuove il ruolo attraverso molteplici iniziative di tipo in- formativo, formativo, di analisi del mercato e di supporto istituzionale.
Per domande relative alla nomina dell’energy manager scrivere direttamente all’indirizzo: energymanager@fire-italia.org
Maggiori informazioni sono disponibili su: http://em.fire-italia.org
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L’OSSERVATORIO


































































































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