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Nomina dell’energy manager: nuove regole
Dario Di Santo • FIRE
Finalmente vanno in pensione le circolari ministeriali del 1992 e 1993 che regola- vano la nomina dell’energy manager. Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con FIRE, ha emanato la circolare 18 dicembre 2014, che preve- de una serie di novità.
Prima si ricorda che tutti i soggetti con- sumatori di energia con consumi annui superiori ai 10.000 tep nel settore in- dustriale e ai 1.000 tep negli altri settori hanno l’obbligo di nominare annualmen- te un energy manager ai sensi della leg- ge 10/1991. Il D.M. 28 dicembre 2012 prevede inoltre che possano presentare direttamente progetti per ottenere i certi- ficati bianchi i soggetti sottoposti all’ob- bligo che abbiano nominato un energy manager
La prima innovazione sta nell’avere posto fine alla tradizionale modalità di nomina via raccomandata, non più in linea con la dematerializzazione della burocrazia e particolarmente onerosa per noi. Nel 2015 sarà sostituita dall’uso obbligatorio della posta elettronica cer- tificata (PEC). Nel 2016 sarà introdotta
una nuova piattaforma web, che sem- plificherà ulteriormente le procedure e consentirà di gestire meglio scadenze, rapporti e statistiche.
La circolare ribadisce la scadenza del 30 aprile per presentare la nomina annuale. L’unica eccezione riguarda i soggetti non sottoposti all’obbligo dell’art. 19 della legge 10/1991, che possono presentare la prima nomina in qualunque momento dell’anno (ma per le nomine successive vale la scadenza del 30 aprile). Su que- sto punto si ricorda che la presentazio- ne in ritardo della nomina può causare la perdita dei certificati bianchi richiesti in quanto società con energy manager (SEM). Quindi predisponete la docu- mentazione per tempo!
Un’altra novità di rilievo è l’obbligato- rietà della comunicazione dei consumi energetici, suddivisi per fonte/vettore. Ciò consentirà di avere delle statistiche e dei trend più interessanti e significati- vi, fermo restando che i dati del singolo soggetto saranno riservati e non verran- no pubblicati.
La circolare ricorda poi che l’energy
manager si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito all’utilizzo efficiente dell’energia. In sostanza nelle grandi realtà l’energy manager si configura come una figura dirigenziale, o comunque di livello suf- ficientemente alto da potere incidere nelle scegli aziendali. Nelle organizza- zioni con sistema di gestione dell’ener- gia ISO 50001 l’energy manager risulta equivalente al responsabile del sistema di gestione. Nelle realtà più piccole può essere più logico ricorrere ad un esperto esterno.
Giova ricordare che il D.Lgs. 102/2014 prevede che l’energy manager sia un EGE certificato UNI CEI 11339 a partire da luglio 2016 nel caso l’azienda che lo nomina intenda accedere direttamente allo schema dei certificati bianchi. La FIRE offre la certificazione attraverso il SECEM, come da notizia seguente. Confidiamo che la circolare offra un’ar- ma in più per rafforzare la figura dell’e- nergy manager e FIRE farà la sua parte. Per scaricare i nuovi moduli di nomina: http://em.fire-italia.org
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CERTIFICATI BIANCHI ED EFFICIENZA ENERGETICA
Il 2 gennaio 2013 è stato pubblicato in Gazzetta il DM del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, che stabilisce i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico per le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni 2013-2016.
I progetti per l’ottenimento dei Certificati Bianchi possono essere eseguiti con le seguenti modalità, dalle quali si evince come
il legislatore ritenga fondamentale il valore aggiunto derivante dalle certificazioni:
a. mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da società da essi controllate;
b. mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;
c. tramite le ESCo, ovvero le Società di fornitura di Servizi Energetici; in questo caso la novità significativa deriva dal fatto che entro
2 anni dall’entrata in vigore del Decreto le ESCo dovranno essere certificate a fronte della Norma UNI CEI 11352.
d. tramite gli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91; l’importante novità qui proposta è che entro 2 anni dall’entrata in vigore del Decreto gli Energy Manager dovranno essere Certificati a fronte della Norma UNI CEI 11339,
“Esperti in Gestione dell’Energia”.
e. tramite organizzazioni, compresi Enti pubblici, purché provvedano alla nomina di un Energy Manager ai sensi della Legge 10/91, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001.
Certiquality, primo Ente di Certificazione accreditato per il rilascio delle certificazioni ISO 50001, svolge tramite un team di esperti
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e propone il corso per Esperti in Gestione dell’Energia, preparatorio al rilascio della certificazione delle competenze degli Esperti in Gestione dell’Energia a fronte della Norma UNI CEI 11339.
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L’OSSERVATORIO


































































































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