Page 23 - Gestione Energia
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FOC
Diagnosi energetiche
tunità di riduzione dei consumi con
miglior costo efficacia. Per quanto
riguarda, invece, i soggetti che pos-
sono condurre le diagnosi, il decreto
stabilisce che le imprese, in questa
prima fase, devono avvalersi delle
società di servizi energetici, degli
esperti in gestione dell’energia e de-
gli auditor energetici. L’impresa può
ricorrere anche ad esperti in gestio-
ne dell’energia presenti al proprio
interno. A garanzia della qualità del
servizio, a decorrere dal 19 luglio
2016, le diagnosi potranno essere C svolte da questi soggetti solo se in
Specifiche sull’obbligo di diagnosi
Domenico Santino ENEA
possesso di certificazione rilasciata da organismi terzi accreditati. A tal fine sono stati recentemente appro- vati gli schemi di certificazione ed accreditamento predisposti da Ac- credia per le ESCO e per gli esperti in gestione dell’energia ed è stata avviata la messa a punto dello sche- ma per l’auditor energetico, nuova figura professionale recentemente definita dalla norma EN 16247-5.
Al di là delle prescrizioni normative, sarà interesse dell’impresa avvalersi di competenze adeguate per la con- duzione di diagnosi di alta qualità in grado di fornire le indicazioni più appropriate per abbattere la fattura energetica.
Il D.lgs. 102/2014 ha assegnato all’ENEA, oltre alla necessaria fun- zione di verificare il rispetto dell’a- dempimento, anche il compito di accompagnare le imprese ad uti- lizzare lo strumento “diagnosi” in modo profittevole. In quest’ ambito, sin dall’emanazione del decreto, è stata avviata un’intensa campagna di sensibilizzazione rivolta alle impre- se e un confronto con le Associa- zioni di categoria, sia lato domanda che lato offerta, volto a definire le modalità per la corretta applicazione delle disposizioni di legge, riducen- do al minimo gli oneri a carico delle imprese.
Si può ritenere che con l’introdu- zione massiccia della diagnosi l’I- talia abbia fatto un ulteriore passo in avanti per traguardare gli sfidanti obiettivi di efficienza energetica fis- sati al 2020 e per rafforzare la posi- zione di leadership in questo settore strategico per la crescita e la com- petitività del Paese.
on il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del
18/07/2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica. I punti rilevanti del D. Lgs. 102/2014 sono:
– Promozione dell’Efficienza Ener- getica: nel pubblico, nell’industria, nel privato e nei trasporti;
– Aggiornamento periodico de- gli obiettivi nazionali di efficienza energetica;
– Regime obbligatorio di efficienza energetica;
– Obbligo delle Diagnosi Energetica e promozione nell’adozione di si- stemi di gestione dell’energia ISO 50001;
– Formazione e informazione in tema di efficienza energetica
In particolare l’art. 8 definisce chi si- ano i soggetti obbligati ad effettuare le diagnosi energetiche:
– le grandi imprese (comma 1);
– le imprese a forte consumo di energia (comma 3).
In base a quanto specificato ulte- riormente all’interno dell’art. 8 tali diagnosi dovranno essere inviate ad ENEA, che istituirà e gestirà una banca dati. Inoltre ENEA dovrà ef- fettuare il controllo su un campio- ne della popolazione delle imprese soggette all’obbligo pari ad almeno il 3%. Inoltre ENEA svolgerà il control- lo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’articolo 8 ha avuto bisogno di un documento di chiarimento da parte del MiSE per definire alcuni aspetti operativi in particolare la esatta de- finizione di quali siano le grandi im- prese, di quali siano le energivore soggette al’obbligo di effettuare la
diagnosi e tra l’atro anche la defini- zione di sito produttivo.
Per la definizione di grande impresa si è partiti dalla definizione di piccola e media impressa (PMI), affermando che le imprese che non sono qua- lificabili PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono da considerarsi grandi imprese. Dal momento che la definizione di PMI stabilisce che tale la categoria è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati ed hanno un fatturato annuo non supe- riore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superio- re a 43 milioni di euro, una grande impresa è un ‘impresa che ha le seguenti caratteristiche: occupati ≥ 250 o fatturato annuo > 50 milioni di euro e bilancio annuo > 43 milioni di euro.
Per una corretta interpretazione dell’appartenenza alla categoria di grande impresa occorre anche va- lutare se essa sia un’impresa au- tonoma, oppure associata oppure collegata.
Per quanto riguarda le imprese ener- givore il documento di chiarimenti evidenzia che soggette all’obbligo di diagnosi energetica solo le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori. Ovvero tutte le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
Un aspetto importante che il docu- mento del MiSE ha affrontato è stata la definizione di cosa sia un sito pro- duttivo. Infatti occorre tener presen- te che l’obbligo di diagnosi energeti- ca è rivolto all’intero mondo produt- tivo, pertanto si è di fronte a realtà che vanno dal settore industriale a
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