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CUSetica nel settore residenzialeniche UNI che consentono l’esecu- zione dei calcoli del sistema edi co/ impianti prendendo in considerazio- ne la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione dell’acqua cal- da sanitaria, la ventilazione mecca- nica e, per gli edi ci non residenziali, l’illuminazione e i trasporti (ascensori e scale mobili).I calcoli sono effettuati in condizio- ni standard e conducono, princi- palmente, alla determinazione dei corrispondenti indici di prestazione energetica parziali. Ciascun indice di prestazione energetica è uguale al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria relativo ad ogni servizio energetico e la super cie utile dell’edi cio. Essi si possono esprimere in termini di energia pri- maria rinnovabile, fossile e totale (rinnovabile più fossile). La somma dei valori degli indici di prestazione parziali dei servizi realmente presenti nell’edi cio è uguale all’indice di pre- stazione energetica globale. Sulla base dell’indice globale dovuto alle sole fonti non rinnovabili, eseguendo il confronto con quello dell’edi cio di riferimento [stesso edi cio per ubi- cazione, forma e dimensioni dotato di impianti di ef cienza tabellata e avente strutture con le caratteristi- che che saranno cogenti per i nuovi edi ci pubblici a partire dal 2019 e per tutti dal 2021 (vincoli 2019/21)] si determina la classe energetica che va da A4 (classe più pregiata) alla G (classe meno pregiata). Quando si interviene su un edi cio si devono rispettare vincoli via via meno severi al diminuire della com- plessità dei lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, semplice sostituzione del generatore di ca- lore) e possono riguardare gli indici di prestazione energetica e/o altri parametri che caratterizzano l’invo- lucro edilizio, le strutture di cui esso è composto e l’ef cienza degli im- pianti presenti.In ultimo va citato il D.lgs 28/2011 che impone, con gradualità cre- scente ai nuovi edi ci, la copertu- ra dei fabbisogni energetici per la produzione di acqua calda sanita- ria e la climatizzazione invernale ed estiva attraverso le fonti rinnovabili di energia. Dal 1° gennaio 2018 si dovrà arrivare alla copertura del 50% dei suddetti fabbisogni. Quando l’edi cio ha un involucroFOEf cienza energDomenico Prisinzano ENEA-UTEEQuadro normativo cogente e misure incentivantiper il residenzialeLe norme cogentiL’ef cienza energetica in Italia è stata attuata da molti anni attraverso due linee parallele. Da un lato imponen- do obblighi da rispettare nei casi di realizzazione di nuovi edi ci, ristrut- turazione degli esistenti, installazio- ne, esercizio e manutenzione degli impianti, dall’altro lato incentivando gli interventi di risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Su questi temi la politica Italiana è stata particolarmente sensibile e spesso all’avanguardia in Europa.Il contenimento dei consumi ener- getici in edilizia e nel residenziale è stato, infatti, regolamentato  n dal 1976 con l’emanazione della legge n. 373/76 e del suo regolamento di attuazione, il DPR 1052/77. Succes- sivamente sono stati emanati la leg- ge 10/91 ed il regolamento di attua- zione (DPR 412/93, poi modi cato ed integrato con il DPR 551/99) che hanno aggiornato le procedure ed i vincoli coinvolgenti i cittadini, i pro- fessionisti e gli operatori del settore. L’art. 28 della legge 10/91 (tutt’ora in vigore) prevede infatti, a cura del proprietario, il deposito in Comune, unitamente alla denuncia di inizio lavori, del progetto delle opere (si- stema edi cio/impianto) corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dai progettisti atte- stante la rispondenza alle prescrizio- ni vigenti.La legge 10/91 è stata seguita da diversi provvedimenti tra cui la diret- tiva europea 2002/91/CE recepita con il D.lgs 192/05 e il D.lgs 311/06,il DPR 59/09 e il D.M. 26/06/209, che hanno aggiornato requisiti, me- todo di calcolo e procedure anche in merito alla certi cazione energetica degli edi ci stabilendone, i casi in cui va prodotta, i modelli degli Attestati di Certi cazione Energetica (ACE) e di Quali cazione Energetica (AQE). Sempre in attuazione della suddetta direttiva sono stati emanati il DPR n.74/2013, che ha aggiornato le norme in merito ad esercizio, manu- tenzione e ispezione degli impianti termici degli edi ci, e il DPR 75/2013 che ha regolamentato i requisiti pro- fessionali dei soggetti certi catori. Entrambi questi DPR sono in vigore. Successivamente la direttiva 2010/31/UE, che ha sostituito la precedente 2002/91/CE, è stata re- cepita con il D.L. n. 63/2013 (come convertito dalla legge n. 90/2013 che ha modi cato ed integrato il D.lgs 192/05- L’ACE diventa APE – Attestato di Prestazione Energetica) e con i connessi Decreti intermini- steriali 26/06/2015, che disciplinano i nuovi requisiti per i nuovi edi ci, le ristrutturazioni importanti, la riquali - cazione energetica -“Decreto requi- siti minimi”-, i tre modelli di relazione tecnica da depositare in comune prima dell’inizio dei lavori -“Decreto schemi di riferimento per la compi- lazione della relazione tecnica ...”-, l’aggiornamento delle linee guida sulla certi cazione energetica -“De- creto linee guida”- compreso i nuovi modelli di APE e AQE.A corredo del quadro legislativo va ricordato il pacchetto di norme tec-22gestione energia FOCUS Efficienza energetica nel settore residenziale


































































































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