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Sintesi normativa
sulla cogenerazione
ad alto rendimento
Lisa Branchini • Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Energia e Ambiente-CIRI EA Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
La rapida diffusione delle fonti rinnovabili ha, ne- gli ultimi anni, relegato la cogenerazione ad un ruolo di secondo piano nel campo dell’efficienza energetica. La cogenerazione che, come noto, consiste nella produzione in un unico processo di ener- gia elettrica e termica, costituisce invece un potenziale di risparmio energetico finora sottovalutato.
A livello normativo, una pietra miliare nella definizione di cogenerazione deriva dal Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79 (noto anche come Decreto Bersa- ni) in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE. A seguito di tale decreto, nel 2002, l’allora Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) definì, con la Deli- bera n. 42/02, le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di elettricità e calore come co- generazione.
Successivamente, la Direttiva 2004/8/CE del Parlamen- to Europeo - recepita con il Decreto Legislativo n. 20 dell’8 febbraio 2007 ed attuata in Italia solo nel 2011 (con i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 e del 5 settembre 2011) - ha unifor- mato, a livello europeo, la definizione e la qualificazione dei prodotti della cogenerazione.
La Direttiva 2004/8/CE, oltre che identificare la produ- zione cogenerativa come una tra le strategie chiave per il raggiungimento degli obiettivi imposti dal protocollo di Kyoto, introduce il concetto di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), ovvero la promozione della coge- nerazione basata sulla domanda di calore utile. Tale concetto è, infatti, la novità più importante – nonché una possibile chiave di lettura – della nuova normativa: l’energia termica riveste un ruolo centrale tanto da con- cepire l’energia elettrica come un suo << sottoprodotto fatale >>.
Pertanto, in Italia, le unità entrate in esercizio dopo il 1 gennaio 2011 sono considerate cogenerative ad alto rendimento se rispondono ai requisiti del DM del 4 agosto 2011, ovvero: (i) soddisfare una richiesta di calore utile attraverso il calcolo del rendimento globale dell’impianto (ovvero la somma del rendimento termico ed elettrico), (ii) garantire un risparmio di energia prima- ria attraverso il calcolo del Primary Energy Saving-PES. Per quanto riguarda il primo requisito, si procede alla valutazione del rendimento globale dell’unità: se supe- riore ad un valore limite (stabilito pari a 0,80 per cicli combinati ed impianti a vapore a condensazione e 0,75
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gestione energia
POLITICHE, PROGRAMMI, NORMATIVE


































































































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