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per le restanti tipologie) allora tutta l’elettricità prodotta dall’unità viene considerata cogenerativa, in caso con- trario l’elettricità da cogenerazione risulta essere solo una quota parte del calore utile prodotto. A chiarimento di quanto stabilito nella Direttiva, nel caso di non soddi- sfacimento della soglia limite (rendimento globale infe- riore al valore limite), l’unità viene virtualmente suddivisa in due sezioni una qualificabile come cogenerativa e l’altra come non cogenerativa. L’elettricità da cogene- razione si ottiene moltiplicando il calore utile prodotto dall’unità di cogenerazione per il fattore C definito dal Decreto Legislativo 8 febbraio 2007. Pertanto la quan- tità di energia elettrica qualificabile come cogenerativa è la quota parte di energia elettrica che sarebbe pro- dotta se, a parità di calore utile, l’unità funzionasse con un rendimento di primo principio pari al valore di soglia caratteristico per ciascuna tecnologia. Analogo ragiona- mento viene riproposto anche per quanto concerne l’e- nergia primaria in ingresso all’unità con il combustibile: infatti, anche tale energia deve essere suddivisa in due frazioni qualora il rendimento globale dell’impianto non raggiunga le soglie stabilite e sopra riportate.
Il calcolo del fattore C tuttavia rimane difficoltoso fino al gennaio 2012, quando, in seguito alla pubblicazione delle linee guida sulla CAR (Linee guida per l’applicazio- ne del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimen- to) il Ministero dello Sviluppo Economico fa chiarezza sulle sue modalità di calcolo per le diverse tipologie di impianto.
Il secondo requisito che è necessario garantire, ovvero il risparmio di energia primaria, affinché l’unità sia rico- nosciuta come CAR viene valutato attraverso l’indice PES: il risparmio di energia primaria che l’unità deve assicurare è pari almeno al 10% rispetto alla produzione separata di elettricità e di calore. Al fine di incentivare la generazione distribuita, la soglia limite è abbassata per le unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenera- zione (cioè di potenza rispettivamente inferiore a 1 MW e inferiore a 50 kW) che devono solo garantire un certo risparmio di energia primaria (ossia PES >0).
Il Decreto Legislativo n. 20/07 stabilisce inoltre i nuovi valori dei rendimenti elettrici e termici di confronto da utilizzare nel calcolo del PES. Differentemente da quan- to previsto in precedenza (AEEG 42/02) scompare la dipendenza del rendimento elettrico di riferimento dal- la taglia dell’impianto, restando quindi la sola differen- ziazione in base al combustibile utilizzato mentre, per quanto riguarda il rendimento termico di confronto, scompare la distinzione tra utilizzo civile ed industriale del calore. Pertanto, per le piccole unità cogenerative, il confronto con la produzione elettrica separata risulta più gravoso in quanto obbligate, di fatto, a confrontarsi con la miglior tecnologia disponibile a parità di combu- stibile. Per il gas naturale, ad esempio, la tecnologia di produzione elettrica di confronto coincide con un ciclo combinato. Vengono invece introdotti fattori di correzio- ne per il calcolo del rendimento elettrico di confronto che tengono conto dell’ubicazione dell’impianto inclu- dendo perciò l’effetto del derating ambientale sulla valu- tazione delle prestazioni energetiche dell’unità.
Tra gli aspetti più importanti introdotti dal DM 4 agosto
2011 riguardanti la qualifica CAR vi sono: (i) il periodo di rendicontazione dell’energia prodotta che risulta essere pari ad un anno solare ad eccezione delle utenze sta- gionali; (ii) l’energia elettrica prodotta dall’unità cogene- rativa considerata è l’energia lorda ovvero è quella mi- surata ai terminali del generatore, perciò alla produzione di energia non deve essere sottratta l’energia elettrica usata internamente; (iii) la possibilità, per le unità micro- cogenerative, di stimare la produzione di calore.
Con il Decreto Ministeriale del 5 settembre 2011,in ap- plicazione del D Lgs 8 febbraio 2007, viene infine intro- dotto, attraverso il riconoscimento dei certificati bianchi, il regime di sostegno per la CAR. L’art. 11 comma 2 del DM 5 settembre 2011 stabilisce che il riconoscimento delle unità funzionanti in regime CAR venga effettuato dal GSE - Gestore Servizi Energetici, cui spetta anche il compito di determinare ed emettere i certificati bianchi cui hanno diritto le unità riconosciute come CAR e di verifica e controllo delle unità incentivate.
Il meccanismo di incentivazione attraverso i certificati bianchi, è, ad oggi, di fondamentale importanza nel ren- dere economicamente interessante un investimento nel settore della cogenerazione. Tuttavia la complessità del meccanismo di calcolo e di riconoscimento delle quote di produzione in regime CAR e le variazioni di mercato riguardanti il prezzo dei certificati bianchi, riducono l’at- trattività verso il settore cogenerativo rendendo impreci- sa la valutazione del tempo di ritorno dell’investimento (o payback period).
Gli ulteriori benefici previsti dalla normativa riguardano: (i) l’esonero dall’obbligo di acquisto dei Certificati Ver- di; (ii) la priorità di dispacciamento dell’energia elettrica prodotta; (iii) le agevolazioni fiscali sull’accisa del gas metano utilizzato per la cogenerazione; (iv) la possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto per impianti CAR con potenza nominale fino a 200 kW; (v) la possi- bilità di applicare condizioni tecnico-economiche sem- plificate per la connessione alla rete elettrica.
La complessità del quadro normativo sinteticamente delineato ed i meccanismi d’incentivazione e di con- trollo in ambito cogenerativo costituiscono, ad oggi, un importante deterrente che spesso ostacola la diffusione di tale tecnologia, in particolare per le unità microco- generative. Per concorrere agli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetico promossi a livello europeo attraverso la diffusione della cogenerazione è di fon- damentale importanza quindi che vengano snellite le procedure burocratiche autorizzative, rendendo inoltre prevedibili i tempi di risposta.
A complicare ulteriormente le cose, oltre al carico am- ministrativo ed autorizzativo richiesto, si unisce la possi- bilità di ricadere in condizione di autoconsumo non SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), tipica ad esempio delle applicazioni in cui il consumatore non coincide con il titolare dell’impianto (es. settore terziario). Infatti, come recentemente stabilito dalla Delibera dell’11 dicembre 2014, il titolare di un impianto cogenerativo non ricono- sciuto come SEU è tenuto a pagare gli oneri di sistema su tutta l’energia prodotta indipendentemente dal fat- to che sia autoconsumata o immessa in rete rendendo perciò economicamente non sostenibile la produzione da cogenerazione.
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POLITICHE, PROGRAMMI, NORMATIVE


































































































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