Page 41 - Gestione Energia
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che sul relativo regime giuridico (autorizzazioni e traccia- mento dei rifiuti) che i distributori interessati dovranno osservare nelle fasi di raccolta preliminare, deposito e tra- sporto dei RAEE verso i centri di raccolta (o trattamento). In relazione all’Uno contro Uno, il Legislatore stabilisce, infatti, sulla falsariga del regime previsto dal Decreto Le- gislativo 151 del 2005, espresse regole che consentono di qualificare il raggruppamento dei RAEE presso i punti vendita (o altri locali comunicati ai sensi di legge) come «deposito preliminare alla raccolta».
Tali regole, che permettono di effettuare il deposito dei RAEE in deroga al generale regime di autorizzazione defi- nito dal Decreto Legislativo 152 del 2006, sono:
– rimozione dello stoccaggio entro 3 mesi, indifferente-
mente dalla sua entità o (in alternativa) al raggiungi- mento dei 3500 kg, ma comunque entro l’anno (con possibilità di elevare il quantitativo se la movimentazio- ne sia poi fatta da trasportatori iscritti in via ordinaria all’Albo gestori ambientali);
– conduzione dello stoccaggio in luogo impermeabile, differenziazione tra rifiuti pericolosi e con garanzia di integrità delle apparecchiature.
In relazione al trasporto e al tracciamento dei rifiuti, il nuovo Decreto Legislativo sembra garantire in relazione all’Uno contro Uno il mantenimento delle semplificazioni gestionali previste dal Decreto Ministeriale 65 del 2010 (emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 1-bis del citato Decreto Legislativo 151 del 2005, e espressamen- te mantenuto in vigore).
Tali semplificazioni prevedono l’iscrizione «light» all’Albo gestori ambientali per la movimentazione dei RAEE e l’assolvimento degli obblighi di registri carico/scarico e formulario trasporto rifiuti tramite procedure meno com- plesse («schedario» e «documento di trasporto»).
In relazione al nuovo Uno contro Zero, la nuova disciplina pare invece muoversi diversamente.
Pur precisando che i relativi punti di raccolta presso i Di- stributori non sono subordinati ai requisiti di registrazione o autorizzazione indicati dal Decreto Legislativo 152 del 2006, il nuovo Decreto Legislativo da un lato rinvia a un adottando Decreto Ministeriale la disciplina delle «moda- lità semplificate» per il ritiro gratuito degli stessi e i «requi- siti tecnici» per relativo deposito preliminare e successivo trasporto, dall’altro stabilisce che fino alla emanazione di tale futuro regolamento deve fin da subito essere garan- tita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione e il loro stoccaggio in contenitori idonei a garantirne l’integrità (anche in fase di trasporto agli impianti di trattamento). Questo suggerisce, quindi, che in attesa del citato de- creto ministeriale siano possibili due modalità alternative di gestione:
a) se si desidera procedere in cosiddetta “modalità sem- plificata” (introdotta già dal Decreto 65/2010 per l’Uno contro Uno), è necessario compilare la consueta do- cumentazione con i dati del consumatore che conse- gna i RAEE e il codice identificativo del rifiuto;
b) in alternativa, è possibile procedere avvalendosi dei servizi di soggetti abilitati e autorizzati alla gestione dei RAEE con modalità ordinarie (secondo il principio co- siddetto “all actors” introdotto dalla nuova normativa. Tuttavia, sarà essenziale valutare caso per caso l’affi- dabilità di queste imprese.
Obblighi inerenti le vendite a distanza
Il Decreto Legislativo prevede che i distributori che effet- tuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all’obbligo di ritiro gratuito dell’appa- recchiatura di tipo equivalente ai sensi dell’articolo 11, comma 1, indichino in modo chiaro:
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi conven- zionati presso i quali l’utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza mag- giori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sop- porterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di conse- gna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.
Tale indicazione costituisce elemento essenziale del con- tratto di vendita, a pena di nullità dello stesso. La sua assenza dà diritto alla richiesta dell’integrale restituzione della somma pagata.
Osservazioni e commenti
I negozi di elettronica di consumo giocano un ruolo stra- tegico nel processo: dalla raccolta effettuata dagli asso- ciati AIRES, si ricavano materie prime per 140 milioni di euro.
Ad oggi, i rivenditori di elettronica e di elettrodomesti- ci raccolgono, grazie al sistema dell’1 contro 1 e dell’1 contro 0, circa 216.000 tonnellate annui di prodotti de- stinati al recupero / smaltimento. Il valore stimato medio intrinseco delle materie prime recuperate è di 140 milioni di euro (dati del Consorzio Remedia, Rapporto Annua- le). Si tratta di un vero e proprio “tesoro” ecologico, che scongiura la dispersione nell’ambiente di materiali po- tenzialmente pericolosi e inquinanti, ed economico, che fornisce concrete opportunità di business per le imprese nazionali.
L’obiettivo stabilito dal Decreto è quello di arrivare, nell’ar- co dei prossimi 5 anni, a raccogliere 720.000 tonnellate di RAEE, pari a circa l’85% di tutti i RAEE generati, che corrispondono a circa 12 Kg a cittadino. Si tratta di obiet- tivi di raccolta e di recupero dei RAEE davvero ambiziosi, che dovranno spingere tutti gli operatori a migliorare la gestione di questa risorsa e ad aumentare sensibilmente gli sforzi nella raccolta.
In quest’ottica, il Decreto ha finalmente introdotto nel nostro Paese il modello ALL ACTORS, previsto dalla normativa Europea: il nuovo sistema affianca ai sistemi collettivi dei produttori anche altri operatori accreditati del settore. Per la distribuzione, questo significa maggio- re libertà nella scelta a chi affidarsi per lo smaltimento dei RAEE raccolti, ma anche maggiore concorrenza e liberalizzazione del mercato. Per la distribuzione, questo significa maggiore libertà nella scelta a chi affidarsi per lo smaltimento dei RAEE raccolti, ma anche maggiore concorrenza e liberalizzazione del mercato, con vantaggi concreti per tutti: produttori, distributori e consumatori. La previsione di consentire canali alternativi di conferi- mento agli operatori commerciali, per ovviare alla cronica carenza di piattaforme comunali sul territorio nazionale, è di fondamentale importanza per la crescita del sistema di raccolta dei RAEE.
POLITICHE, PROGRAMMI, NORMATIVE
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