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Diagnosi energetica:
i nuovi decreti in materia
e le sfide del prossimo futuro
Angelo Artale • Direttore Generale Finco Margherita Iovino • Ufficio Comunicazione Finco
Il tema dell’efficienza energetica è, fortunatamente, og- getto da alcuni anni di approfondimenti ed attenzione nell’ambito nazionale ed europeo con particolare riguar- do al settore delle costruzioni ed alle fonti di energia rin- novabili.
La più recente regolamentazione comunitaria in materia consiste nella Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energe- tica, recepita in Italia con il decreto Dlgs 102/2014, e nella Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, che fa seguito alla Direttiva 2002/91/CE, sullo stes- so tema. Nello specifico la prima stabilisce, in sostanza, le misure per il contenimento dei consumi, consentendo di utilizzare meno energia per ottenere gli stessi prodotti e servizi.
La Direttiva 31/2010, invece, fissa, tra l’altro, il 31 dicem- bre 2020 come data entro la quale tutti gli edifici di nuova costruzione, compresi quelli della pubblica amministrazio- ne con obbligo a partire dal 1° gennaio 2019, dovranno essere “Nearly Zero Energy Buildings” ovvero costruzioni con consumo d’energia quasi zero.
In Italia sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio n. 162, i tre decreti interministeriali sulla disciplina dell’efficienza e della diagnosi energetica.
Tali decreti, datati 26 giugno, sono stati sviluppati dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico in concerto col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ed inte- ressano rispettivamente: 1) le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione dei requisiti minimi degli edifici, 2) le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e 3) gli schemi e modalità di riferi- mento per la relazione tecnica di progetto ai fini dell’appli- cazione dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.
In sintesi, le modalità di applicazione per le prestazio- ni energetiche degli edifici, compreso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché la definizione dei requisiti minimi del- le prestazioni energetiche sono contenute nell’Allegato I del decreto citato al punto 1), ove sono inoltre previste la classificazione energetica degli edifici in base alla destina- zione d’uso, le prescrizioni e requisiti per gli edifici di nuova costruzione nonché per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.
I nuovi criteri stabiliti dal decreto interministeriale si appli- cano, in linea con l’articolo 1 comma 2 del citato docu- mento, agli edifici pubblici e privati. Troviamo, contenuta nell’articolo 2, la definizione di alcuni fattori propedeutici al calcolo energetico quali: la superficie disperdente, il volu-
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