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Il GSE e la giustizia amministrativaAngelo Crisafulli • Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & PartnersGli operatori nei settori delle rinnovabili e dell’ef cien- za energetica si stanno confrontando negli ultimi anni con il GSE su problematiche relative ai regimi di incentivazione che rendono spesso problematiche sia lo sviluppo e la gestione di progetti nei settori delle rinnovabili e dell’ef cienza energetica sia la loro valutazione da parte di potenziali investitori.Tali problematiche rendono spesso necessario il ricorso alla giustizia amministrativa, a cui è af dato il dif cile com- pito di dirimere questioni che, per una ragione o per l’altra, sfuggono all’azione di legislatore e regolatore.Accade però che il giudice amministrativo (il TAR Lazio come giudice di primo grado e il Consiglio di Stato come giudice d’appello) in genere ef ciente e ragionevolmente celere si trovi talvolta in affanno nel garantire ai soggetti interessati una risposta adeguata.Le ragioni sono molteplici ed eterogenee: gli aspetti tecnici di non facile comprensione ed estremamente variegati; gli aspetti prettamente giuridici che spesso sono una parte del tutto marginale rispetto a quelli tecnici; la normativa in materia di controlli del GSE che non prevede gradualità nella valutazione di eventuali irregolarità; la delicatezza di una materia che si fonda su soldi pubblici; l’atteggiamen- to prudente del GSE che spesso preferisce che questioni dubbie siano rimesse eventualmente al giudice; la con- seguente esplosione del contenzioso; i limiti organizzativi della giustizia amministrativa (sulle questioni GSE è com-petente una sola sezione del TAR Lazio – la Terza ter, e del Consiglio di Stato - la Quarta) ai quali tentano meritevol- mente di sopperire giudici e personale.La procedura, nella praticaNella pratica, accade questo: i soggetti interessati pre- sentano ricorso al TAR avverso un provvedimento negati- vo (di rigetto dell’istanza di incentivazione / di decadenza o di annullamento di incentivo già assentito); in genere, l’impatto economico è tale per cui i ricorrenti tentano anche di ottenere dal TAR una pronuncia cautelare che sospenda l’ef cacia del provvedimento impugnato; il TAR (e/o il Consiglio di Stato), per giurisprudenza ormai gra- nitica, respingono nella quasi totalità delle volte l’istanza cautelare per mancanza del requisito del pericolo di danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione del provvedi- mento impugnato, ritenendo che il ricorrente, trattandosi di questione meramente monetaria, possa trovare even- tualmente ristoro con la sentenza di merito. Talvolta, il TAR (o il Consiglio di Stato), accolgono l’istanza cautelare ai soli  ni di una celere  ssazione dell’Udienza Pubblica per la discussione del merito del ricorso (senza sospen- sione cautelare del provvedimento impugnato); l’Udienza Pubblica per la discussione del merito del ricorso è  s- sata a distanza di svariati mesi, se non anni, salvo che una coincidenza tra apposite istanza di prelievo e spazi disponibili nei ruoli di udienza consentano la  ssazione2/2017 31mercaTo & Finanza


































































































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