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dell’udienza di discussione i tempi ragionevoli.Dato che quanto sopra si ripete per gran parte dei ricor- si, ne consegue che il tempo necessario per giungere a una sentenza di merito comporta un’incertezza non solo in capo al ricorrente, ma anche in capo allo stesso GSE e ad altri soggetti interessati in relazione alla medesima problematica che da una sentenza, di accoglimento e di rigetto, potrebbero avere un parametro di valutazione re- lativamente af dabile, soprattutto se su tale problematica abbia avuto modo di pronunciarsi anche il Consiglio di Stato in sede di appello.La situazione si sta gradualmente evolvendo.Dopo un periodo di relativa sporadicità delle sentenze di merito rispetto al numero di ricorsi presentati, assistiamo a una graduale maggiore produzione di sentenze, dalle quali possono ricavarsi principi che possono aiutare, in senso positivo o negativo, gli operatori a orientarsi almeno rispet- to a problematiche di interesse comune.Le problematiche: questioni sostanzialiA tal proposito, occorre distinguere tra questioni di diritto sostanziale, vale a dire questioni che ineriscono alla rego- lazione dell’accesso agli incentivi, e questioni procedimen- tali.Sulle questioni sostanziali, aventi carattere spesso eminen- temente tecnico (vale a dire il ricorrere o meno dei requisiti richiesti dalla regolazione per l’accesso agli incentivi), si ri- leva che l’approccio del giudice amministrativo è piuttosto semplice: aderisce in genere alla posizione adottata dal GSE, salvo che essa si riveli marchianamente illegittima per erronea presupposizione di fatto. Tale approccio è in parte dovuto ai limiti della giurisdizione del giudice ammi- nistrativo che tende a non sindacare la discrezionalità tec- nica dell’amministrazione (se non per violazione di legge o per manifesta illogicità o erronea presupposizione di fatto), in parte anche alla riluttanza del giudice amministrativo nell’affrontare tematiche tecniche.Tale approccio, del tutto normale nella giurisprudenza amministrativa, porta però a conseguenze talvolta estre- mamente rigide in virtù della normativa sugli incentivi, che non gradua le conseguenze giuridiche secondo la gravità delle irregolarità rispetto alla normativa sostanziale e non sembrano consentire regolarizzazioni ex post di situazioni irregolari anche si scarsa gravità. In altre parole, gli opera- tori si devono spesso misurare con contestazioni da parte del GSE su questioni la cui effettiva rilevanza rispetto ai be- ne ci e vantaggi conseguiti è perlomeno opinabile. È que- sto il punto più delicato, dove alla rigidità della normativa corrisponde un atteggiamento del giudice amministrativo che troppo spesso evita di ricorrere ai canoni di ragione- volezza e proporzionalità alla quale l’azione amministrativa deve essere improntata. Il giudice amministrativo mostra spesso di non tenere in debito conto tali parametri, o me- glio, li considera recessivi rispetto alle esigenze di tutela del sistema in relazione all’erogazioni di bene ci pubblici. L’insegnamento da trarre è che in linea generale sussi- ste un’assoluta preponderanza di sentenze di rigetto per motivi attinenti alla rigida applicazione della normativa sostanziale.Le problematiche: questioni procedimentaliDove il giudice amministrativo sembra trovarsi più a pro- prio agio è invece in relazione ai vizi procedimentali, te-matica a esso – giustamente – più familiare.Il GSE, come soggetto pubblico incaricato di funzioni am- ministrative, è pienamente soggetto alla disciplina genera- le del procedimento amministrativo. Ci si riferisce a tutta quella serie di istituti che governano l’azione amministrativa e che sono da un lato frutto di elaborazione giurispruden- ziale e dall’altro sono contenuti nella legge 241/90 (legge generale del procedimento amministrativo): ad es. obbligo di motivazione; obbligo di consentire la partecipazione al procedimento da parte del soggetto interessato; obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso o, se previsto dalla legge, per silenzio-assenso; limiti a provvedimenti di annullamento in autotutela; etc. Non sussistono dubbi in relazione a istituti quali l’obbligo di motivazione, l’obbligo di consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento, l’obbligo di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso o, se previsto dalla legge, per silenzio-assenso.Sussistono invece dubbi in relazione all’applicabilità piena delle norme e principi in materia di autotutela, codi cati dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90 (limiti tempora- li; necessità di comparare gli interessi dei destinatari, dei controinteressati e dell’organo che ha emanato il provve- dimento; possibilità di convalida del provvedimento an- nullabile, sussistendone ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole) in relazione a provvedimenti positivi di concessione dell’incentivo.In linea generale, i provvedimenti del GSE in materia di in- centivi possono suddividersi in provvedimenti: (i) emanati sulla base di auto dichiarazioni del soggetto interessato, fatte salve successive veri che da parte del GSE; (ii) ema- nati a seguito di una completa istruttoria e valutazione. In proposito, i distinguo posti in essere dalla giurisprudenza amministrativa, possono essere riassunti come segue: (a) se il GSE interviene su provvedimenti dove, in sede di veri ca, sia stata rilevata una non corretta rappresen- tazione dei fatti da parte del soggetto interessato, non si può parlare di autotutela, ma di semplice completamen- to del procedimento di primo grado (per cui l’eventuale provvedimento di decadenza non è soggetto ai limiti di cui all’art. 21 nonies); (b) se invece il GSE interviene su provvedimenti in materia di incentivi, contestando non la difformità da produzioni o risultanze documentali presen- tate dalla società assoggettata a veri ca, quanto invece rivalutazioni delle stesse risultanze cartolari basate su una interpretazione normativa –o comunque su una quali ca- zione normativa - della fattispecie oggetto di esame, allora si è in presenza di un provvedimento di autotutela (con conseguente applicabilità dei limiti di cui all’art. 21 nonies).ConclusioniÈ evidente che il giudice amministrativo non può essere la soluzione per ogni problematica relativa agli incentivi. Occorrerebbe invece prevenire il contenzioso attraverso una diversa articolazione dei procedimenti di concessione dell’incentivo e di controllo, che accompagnino il produt- tore in tutte le fasi (richiesta di ammissione all’incentivo; alla fase costruttiva, con veri che in contraddittorio in relazione a stati di avanzamento; richiesta di accesso all’incentivo) le cui risultanze stabiliscano dei punti fermi non soggetti a successive contestazioni. Si lascerebbero così al giudice amministrativo le sole questione realmente di diritto, esen- tandolo dall’esame di aspetti prettamente tecnici,32gestione energiamercaTo & Finanza


































































































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