Page 49 - Gestione Energia
P. 49

Le risposte ai Soci
D
R A decorrere dal 19 luglio 2016, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014. Come esperto in gestione dell’energia certificato da terza parte valgono la norma UNI CEI 11339 e lo schema di certificazione proposto da Accredia e approvato dal MiSE.
I corsi possono servire nella valutazione dell’esperienza professionale, che secondo il nuovo schema definirà solo i requisiti minimi di accesso ma non contribuirà al risultato della prova finale.
Fino al 19 luglio 2019, la certificazione di parte terza non è necessaria, per cui anche l’autovalutazione può essere sufficiente.
Trova maggiori informazioni sulla figura dell’EGE al link http:// em.fire-italia.org. Nel caso ritenesse opportuno avere maggiori informazioni sulla certificazione SECEM può visionare il sito www.secem.eu.
Riguardo agli auditor energetici è in via di pubblicazione un’apposita norma tecnica, per cui bisognerebbe attendere la pubblicazione della stessa.
D
R
Ho seguito alcuni corsi di Alta Formazione per Esperti in Diagnosi Energetiche. Ora, l’art 8 del D.Lgs 102/2014 impone che a partire da luglio 2016 le diagnosi energetiche siano eseguite da soggetti accreditati. Tali corsi possono farmi rientrare tra i soggetti accreditati?
Vorrei avere delucidazioni sulle procedure di presentazione delle richieste di qualificazione SEU di sistemi semplici di produzione e consumo e nello specifico sui termini temporali di presentazione delle richieste.
Per gli impianti realizzati entro il 2014 il termine è del 30 settembre mentre saranno pubblicate a breve le regole per gli impianti realizzati nel 2015.
La qualifica è necessaria per non pagare tutti gli oneri (ma solo il 5%) sull’energia autoconsumata per tutti gli impianti.
Gli impianti che usufruivano dello scambio sul posto nel 2014 (tutto l’anno se entrati in esercizio entro il 2013 o a partire dall’entrata in esercizio, se entrati in esercizio nel 2014) sono qualificati automaticamente come SEESEU-B (vedi art. 7.1.a e 7.4 del TISSPC e paragrafi 3.1.1 e 3.1.2 delle regole applicative GSE). Tale automatismo varrà anche per gli anni successivi se si continua a usufruire dello scambio sul posto.
Cosa offriamo
Un sito web (www.fire- italia.it) dedicato ai di- versi aspetti del settore energia, che permette di averne una visione com- pleta dal punto di vista normativo e tecnico.
 Per i soci è previsto un servizio di consulenza on-line e telefonica che permette di avere il parere dei nostri esperti.
 La possibilità di richiedere consulenze, studi di fattibilità e monito- raggio normativo a richiesta.
 L’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, di conve- gni e di incontri su temi di interesse comune.
 La rivista trimestrale “Gestione Energia” e le pubblicazioni FIRE.
NORMATIVA
Sistemi efficienti di utenza: prorogato al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione delle richieste di qualifica www.gse.it
Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 www.sviluppoeconomico.gov.it
Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, recante “Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici
www.minambiente.it
Decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approvante gli schemi, predisposti da ACCREDIA, di certificazione ed accreditamento per la conformità alle norme tecniche relative alle “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO), agli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) www.mise.gov.it
Regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/R/EEL
www.gse.it
Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014”
www.gse.it
Circolare
Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui ll’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012. www.sviluppoeconomico.gov.it
DECRETO 24 dicembre 2014
Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (14A10123) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014)
www.gazzettaufficiale.it
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (14G00203) www.gazzettaufficiale.it
Delibera 522/2014/R/EEL
Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero www.autorita.energia.it
2/2015 47
R
D


































































































   47   48   49   50   51