Page 35 - Gestione Energia
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Valentina Bini • FIRE
Il 12 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministe- ro dell’ambiente e della tutela del territo- rio e del mare approvante i nuovi schemi di certificazione ed accreditamento, pre- disposti da ACCREDIA, per la conformi- tà alle norme tecniche relative alle “So- cietà che forniscono servizi energetici” (ESCO), agli Esperti in Gestione dell’E- nergia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), ai sensi dell’art. 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Fino ad oggi gli enti di certificazione che hanno certificato gli Esperti in Gestione dell’Energia, le ESCO e i SGE hanno operato secondo schemi proprietari ela- borati dagli enti stessi e che, almeno per quelli accreditati, hanno passato il vaglio di Accredia e ottenuto l’accreditamento. SECEM è la divisione di FIRE che si occupa di certificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia, secondo i requisiti della norma UNI 11339, che ha ottenuto l’accreditamento ISO 17024 nel 2010. SECEM è stato il primo organismo di certificazione del personale ad operare nel settore della norma UNI 11339 ed ha certificato secondo lo schema proprie- tario approvato comunque da Accredia. A seguito della decreto del 12 maggio anche SECEM quindi dovrà adeguare il proprio processo di certificazione ai re- quisiti richiesti dai Ministeri; la sessione svoltasi a giugno 2015 è stata quindi l’ultima sessione d’esame che ha segui- to il vecchio schema.
Dalla sessione successiva a quella di giugno, SECEM opererà secondo il nuovo schema modificando il proprio processo di certificazione.
Tra i due schemi di certificazione corro- no parecchie differenze: in primis, la va- lutazione dell’esperienza professionale che, secondo il nuovo schema, definirà solo i requisiti minimi di accesso e avver- rà prendendo come riferimento i 17 pun- ti del punto 4 della norma UNI 11339. Il candidato dovrà dimostrare di avere
svolto almeno 7 dei 17 compiti descritti al punto 4 della norma, con obbligatori quelli descritti ai punti 1, 4, 6, 7.
Questo significa che è obbligatorio avere esperienza professionale nella gestione della contabilità energetica e valutazio- ne dei risparmi a seguito degli interventi progettati, nelle diagnosi energetiche, nell’analisi di fattibilità degli interventi e nell’analisi dei processi energetici azien- dali. I restanti 3 compiti di cui è richiesta evidenza sono a scelta del candidato. Altra modifica introdotta dal nuovo sche- ma interessa la valutazione dei titoli (ma- ster, corsi di formazione, dottorati ecc.): ad oggi nel processo di certificazione di SECEM i titoli vengono valutati e il pun- teggio derivante dalla fase di valutazione è parte del punteggio con il quale il can- didato accede all’esame, con il nuovo schema questa fase è stata abolita e la valutazione dei titoli non fa più parte del processo di certificazione.
Per gli EGE già certificati il decreto pre- vede che gli enti di certificazione elabo- rino una procedura per la gestione della transizione dei certificati dal vecchio al nuovo schema. Il processo di transizio- ne, per il quale SECEM a breve pubbli- cherà specifiche, terminerà il 16 luglio 2016 data in cui verranno ritirati i cer-
tificati non conformi al nuovo schema. Maggiori informazioni sono disponibili su http://www.secem.eu
Si ricorda che il candidato che intende partecipare alle sessioni di esame SE- CEM deve far pervenire sia per posta elettronica all’indirizzo candidatura@ secem.eu, che in formato cartaceo, per posta raccomandata, la domanda di certificazione, debitamente compilata e sottoscritta a: SECEM - c/o FIRE - Via Anguillarese 301 - 00123 Roma, Italia. Tutti gli esperti certificati sono iscritti in apposito elenco articolato in due elenchi separati corrispondenti alle due classi di macroattività:
– Settore industriale (Agricoltura e pe- sca, Industria manifatturiera, Industria dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi, attività produttiva in generale);
– Settore civile (Costruzioni pubbliche e private; Trasporti; Pubblica Ammini- strazione, Commercio, Servizi pubbli- ci e privati in generale).
Il settore industriale ha come riferimento principale i processi e i sistemi produttivi mentre quello civile l’edilizia, le infrastrut- ture, la logistica e i sistemi di servizi.
La certificazione ha una validità di 5 anni, rinnovabile secondo le indicazioni presenti sul sito SECEM.
EGE: ecco le novità introdotte dal decreto
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L’OSSERVATORIO


































































































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