Page 49 - Gestione Energia
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Le risposte ai Soci
Ho appreso che da luglio 2016 le diagnosi energetiche possono essere eseguite da EGE solo se certificati. Un corso di 40 ore per energy manager ed EGE risulta sufficiente per risultare idoneo ad eseguire diagnosi?
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A decorrere dal 19 luglio 2016, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014. Fino a quella data, la certificazione di parte terza non è necessaria. Per la certificazione summenzionata è necessario sostenere un esame scritto e orale. Il requisito obbligatorio per accedere agli esami è la dimostrazione di avere gli anni minimi di esperienza professionale nel campo dell’energy management corrispondenti al proprio titolo di studio. Il corso in oggetto può servire ad avere una preparazione aggiornata per affrontare l’esame. Trova maggiori informazioni sulla figura dell’EGE al link http://em.fire- italia.org (terzo riquadro in basso a sinistra).
Potreste fornirmi indicazioni su come ottenere il riconoscimento di ESCO?
Per definirsi ESCO ci si deve rifare alla definizione del D.Lgs. 115/08: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008- 05-30;115~art11!vig=. Esiste una procedura ad oggi volontaria di certificazione che è prevista dalla norma UNI CEI 11352. Va acquistata (sito UNI) e consultata la norma, predisposte le condizioni per adempiere alla stessa e poi si può chiamare un Organismo di certificazione che procederà con la certificazione di parte terza.
I coefficienti di conversione per ottenere i TEP consumati possono essere applicati anche per consumi avvenuti in paesi diversi dall’Italia oppure ogni paese applica i propri criteri in base alle caratteristiche degli impianti?
Dipende sostanzialmente da ciò che si deve fare.
- Se la conversione è puramente energetica sulla fonte primaria (es. conversione in tep del PCI del gas naturale di una stessa estrazione) non c’è problema, se già il gas è di diversa composizione, come può avvenire da diverse aree geografiche di estrazione, il valore cambia.
- Se la conversione tiene conto della catena di trasformazione il valore va calcolato volta per volta. È per esempio il caso della trasformazione di una fonte primaria in energia elettrica. Va tenuto conto della catena di trasmissione-distribuzione e dei rendimenti di conversione.
- Vanno tenute in conto (o comunque assunte) delle convenzioni. Quando si vuol sostituire una fonte con un’altra in genere non si risale al valore della fonte ma all’effetto per l’utente. Tipicamente l’energia elettrica da fonti rinnovabili non risale all’energia della fonte primaria ma considera solo l’effetto.
Segnalo sul tema questo documento del collega ing. Tomassetti: www. fire-italia.it/20_20_20/FONTI_ENERGETICHE_PRIMARIE_USI_FINALI.pdf
Cosa offriamo
✔Un sito web (www.fire- italia.it) dedicato ai di- versi aspetti del settore energia, che permette di averne una visione com- pleta dal punto di vista normativo e tecnico.
✔ Per i soci è previsto un servizio di consulenza on-line e telefonica che permette di avere il parere dei nostri esperti.
✔ La possibilità di richiedere consulenze, studi di fattibilità e monito- raggio normativo a richiesta.
✔ L’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale, di conve- gni e di incontri su temi di interesse comune.
✔ La rivista trimestrale “Gestione Energia” e le pubblicazioni FIRE.
NORMATIVA
Rapporto 25 giugno 2015: Stato e prospettive del meccanismo dei titoli di efficienza energetica
309/2015/I/efr
www.autorita.energia.it/
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
www.sviluppoeconomico.gov.it
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici www.sviluppoeconomico.gov.it
Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
www.sviluppoeconomico.gov.it
Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014”
www.gse.it
Circolare
Nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui ll’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e all’articolo 7 comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012. www.sviluppoeconomico.gov.it
DECRETO 24 dicembre 2014
Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita’ di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (14A10123) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2014) www.gazzettaufficiale.it
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (14G00203)
www.gazzettaufficiale.it
Delibera 522/2014/R/EEL
Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero
www.autorita.energia.it
Delibera 20 novembre 2014-574/2014/R/eel
Disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale
www.autorita.energia.it
Decreto 6 novembre 2014
Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9. (14A08877) www.gazzettaufficiale.it
Revisione delle norme UNI TS 11300 parti 1 e 2 www.cti2000.it
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)
www.gazzettaufficiale.it
3/2015 47
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